Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 ago 2020
I codici TARIC di cui all’ o i futuri codici TARIC corrispondenti resteranno aperti per 24 mesi dalla pubblicazione della presente decisione per consentire alla Commissione di seguire le statistiche sull’andamento delle importazioni di spilli e punti in conformità all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:1202:oj#art-2