Art. 4

Art. 4

In vigore dal 6 ago 2020
Nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE, alla riga «Infezione da Bonamia ostreae » la voce relativa al Regno Unito nella colonna «Delimitazione geografica dell’area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti)» è così modificata: 1) la seguente eccezione è aggiunta come punto 7 per la Gran Bretagna: «il Dornoch Firth, la zona interessata dalle maree ad ovest di una linea tracciata da NH808873 a NH835857 (coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000) fino al livello medio delle alte maree;»; 2) la seguente eccezione è aggiunta come punto 8 per la Gran Bretagna: «Lynn of Lorn, Loch Creran e Loch Etive, la zona delle acque marittime a sud-est dell’isola di Lismore, circoscritta entro un cerchio del raggio di 7 258 metri dal punto NM873391 (coordinate della serie Ordnance Survey Landranger, scala 1:50 000) e comprendente la zona di Loch Etive e Loch Creran interessata dalle maree fino al livello medio delle alte maree.»; 3) il seguente testo è soppresso: «La zona costiera dell’isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. La zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.».
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