Art. 5
Relazioni
In vigore dal 24 lug 2020
Relazioni
1. Per ciascun anno gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto conformemente all’.
2. Alla fine dell’esperimento, e in ogni caso alla fine della loro partecipazione, gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione finale sui risultati dell’esperimento.
La relazione può comprendere altre informazioni ritenute pertinenti dallo Stato membro partecipante in considerazione della finalità dell’esperimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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