Art. 4 · Deroghe alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE

Art. 4

Deroghe alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE

In vigore dal 24 lug 2020
Deroghe alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE In deroga alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, gli Stati membri partecipanti sono esonerati, ai fini dell’esperimento, dagli obblighi in materia di ispezione ufficiale in campo delle sementi di base e delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base nonché di controllo ufficiale delle sementi certificate previsti dalle seguenti disposizioni: 1) , paragrafo 1, punto B.1, lettera d), , paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14 bis, lettera a), e allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE; 2) , paragrafo 1, punto C, lettera d), , paragrafo 1, punto C bis, lettera c), , paragrafo 1, punto D.1, lettera d), , paragrafo 1, punto D.2, lettera b), , paragrafo 1, punto D.3, lettera c), , paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 14 bis, lettera a), e allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE; 3) , paragrafo 1, lettera c), punto iv), , paragrafo 3, punto A, lettera c), articolo 21, lettera a), e allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE; nonché 4) , paragrafo 1, lettera c), punto iv), , paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), , paragrafo 1, lettera d, punto 2), punto iii), , paragrafo 5, punto A, lettera c), articolo 18, lettera a), e allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE.
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