Art. 1
In vigore dal 24 lug 2020
La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio è così modificata:
1)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 settembre 2021 l’Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure di cui agli e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione include un elenco delle varie misure attuate con relativa data di entrata in vigore.»;
2)
all’articolo 5, la data «30 giugno 2020» è sostituita dalla data «30 giugno 2023».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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