Art. 3 · Certificazione dei risparmi di CO2

Art. 3

Certificazione dei risparmi di CO2

In vigore dal 24 lug 2020
Certificazione dei risparmi di CO2 1.   L’autorità di omologazione garantisce che i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando il metodo di cui ai punti 3, 5 e 6 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/313 nel caso dei veicoli commerciali leggeri o ai punti 3, 5 e 6 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/314 nel caso delle autovetture. 2.   Se un costruttore chiede la certificazione dei risparmi di CO2 per più tipi di generatori-starter a 48 V associati a convertitori CC/CC a 48 V/12 V in relazione alla stessa versione di un veicolo, l’autorità di omologazione determina quale dei generatori-starter a 48 V associati a convertitori CC/CC a 48 V/12 V sottoposti a prova ottiene i risparmi di CO2 più bassi. Tale valore è utilizzato ai fini del paragrafo 4. 3.   L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e il codice dell’eco-innovazione di cui all’, paragrafo 1. 4.   L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione. 5.   L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa solo se ritiene che questa sia conforme all’, lettere a) e b), e se i risparmi di CO2 ottenuti sono pari o superiori a 1 g CO2/km, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 nel caso delle autovetture, o all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 nel caso dei veicoli commerciali leggeri.
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