Art. 1 · Tecnologia innovativa

Art. 1

Tecnologia innovativa

In vigore dal 24 lug 2020
Tecnologia innovativa La tecnologia impiegata nei generatori-starter efficienti a 48 V associati a convertitori CC/CC a 48 V/12 V è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, tenendo conto del fatto che i risparmi di CO2 che ne derivano sono solo parzialmente coperti dalla procedura di prova standard di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 e a condizione che la tecnologia soddisfi le seguenti condizioni: a) è installata in autovetture (M1) o veicoli commerciali leggeri (N1) con un motore a combustione interna alimentato a benzina o diesel (veicoli M1 e N1 con motore a combustione interna convenzionale) o in veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna della categoria M1 o N1 per i quali, conformemente all’allegato 8 del regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, è possibile usare senza correzione i valori misurati per il consumo di carburante e per le emissioni di CO2; b) la sua efficienza, che è il prodotto dell’efficienza del generatore-starter a 48 V e dell’efficienza del convertitore CC/CC a 48 V/12 V determinato conformemente al punto 3.3 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/313 o al punto 3.3 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/314, è almeno pari al: i) 73,8 % per i veicoli a benzina senza turbocompressore; ii) 73,4 % per i veicoli a benzina con turbocompressore; iii) 74,2 % per i veicoli diesel.
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