Art. 1
In vigore dal 22 lug 2020
All’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Essa si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.
L’eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2023, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.».
Storico versioni
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