Art. 7
Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
In vigore dal 17 lug 2020
Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
1. L’apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura, tenuto conto dei nutrienti rilasciati dal suolo. Non supera i limiti massimi di applicazione stabiliti dall’ordinanza esecutiva n. 762 del 29 luglio 2019 sull’uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2019/2020 e dalle corrispondenti ordinanze per i successivi periodi di programmazione.
2. Viene redatto un piano di fertilizzazione per l’intera superficie dell’allevamento di bovini. Il piano è conservato presso l’azienda agricola. Esso copre il periodo compreso fra il 1o agosto e il 31 luglio dell’anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:
a)
un piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:
i)
la superficie delle parcelle adibite a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata;
ii)
la superficie delle parcelle adibite a colture diverse da quelle indicate al punto i);
iii)
una mappa schematica dell’ubicazione delle parcelle di cui rispettivamente ai punti i) e ii);
b)
il numero di capi di bestiame nell’allevamento di bovini;
c)
la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell’effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio dell’effluente;
d)
un calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda agricola;
e)
una descrizione del trattamento dell’effluente, se pertinente, e delle caratteristiche attese dell’effluente trattato;
f)
la quantità, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;
g)
il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo necessario alle colture di ciascuna parcella;
h)
un calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;
i)
un calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella;
j)
un’indicazione dei tempi di applicazione dell’effluente e dei fertilizzanti chimici.
Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’allevamento di bovini. Esso è presentato alle autorità competenti entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L’effluente non si spande nel periodo compreso fra il 31 agosto e il 1o marzo sulle praticolture destinate a essere arate la primavera successiva.
4. I parametri di applicazione di fertilizzanti all’azoto per le colture successive alla praticoltura temporanea sono ridotti del valore dell’azoto relativo alla coltura precedente ai sensi dell’ordinanza esecutiva n. 762 del 29 luglio 2019 sull’uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2019/2020 e delle ordinanze corrispondenti per i successivi periodi di programmazione per quanto riguarda i parametri di fertilizzazione, la tabella sulle norme di fertilizzazione per le colture agricole e vegetali e le successive modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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