Art. 5 · Domande di autorizzazione

Art. 5

Domande di autorizzazione

In vigore dal 17 lug 2020
Domande di autorizzazione 1.   Gli allevatori di bovini possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro per periodo di programmazione. Il termine per la presentazione della domanda corrisponde al termine nazionale per le domande di pagamento di base della politica agricola comune e include le quote di fertilizzanti nonché il piano per le colture intercalari. 2.   La presentazione di una domanda ai sensi del paragrafo 1 è considerata una dichiarazione del richiedente che le condizioni di cui agli sono soddisfatte.
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