Art. 4 · Condizioni della deroga

Art. 4

Condizioni della deroga

In vigore dal 17 lug 2020
Condizioni della deroga La deroga è concessa alle seguenti condizioni: 1) Il 1o agosto 2017 è entrata in vigore l’ordinanza n. 865 del 23 giugno 2017 sul bestiame commerciale, gli effluenti di allevamento, i foraggi insilati ecc., che fissa i massimali diretti di fosforo a diversi livelli, sul territorio nazionale, secondo il tipo di fertilizzante. I massimali riguardano l’applicazione di fosforo effettuata con tutti i tipi di fertilizzanti: i fertilizzanti biologici, compreso l’effluente di allevamento, il digestato da biogas, la biomassa vegetale degassata, i fanghi di depurazione delle acque reflue, nonché i fertilizzanti industriali. Per taluni bacini di drenaggio il cui ambiente acquatico è vulnerabile al fosforo sono stabiliti massimali più rigorosi relativamente alla sua applicazione. 2) Si istituiscono un sistema di indicatori e un sistema di monitoraggio del quantitativo di fosforo applicato ai campi coltivati in Danimarca. Qualora il sistema di indicatori o quello di monitoraggio evidenziasse che il tasso medio reale annuo di fertilizzazione da fosforo sui suoli agricoli in Danimarca potrebbe superare o ha già superato i livelli nazionali medi di fertilizzazione da fosforo fissati per il periodo 2018-2025, i massimali relativi alla sua applicazione sono ridotti di conseguenza. 3) Il 5 aprile 2019 è entrata in vigore la legge danese n. 338 del 2 aprile 2019 sull’uso agricolo dei fertilizzanti e sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti modificata che istituisce un regime mirato combinato di misure facoltative e obbligatorie in base all’esigenza di ridurre il tenore di nitrati nelle acque sotterranee e costiere. Dal 2020 il regime rientra nell’attuazione danese degli obblighi previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tali misure prevedono l’introduzione di colture intercalari o di misure alternative previste dalla legislazione nazionale. Nell’ambito di tale regime le disposizioni obbligatorie per la riduzione di azoto entrano in vigore automaticamente se gli accordi su base volontaria in materia non riescono a realizzare in misura sufficiente gli obiettivi ambientali. 4) Le colture intercalari conformi a tale regime integrano quelle piantate al fine di soddisfare il requisito nazionale obbligatorio del 10,7 % o del 14,7 % di queste colture nelle zone coltivate degli allevamenti o il requisito nazionale obbligatorio nelle ordinanze esecutive corrispondenti per i successivi periodi di programmazione, e possono non essere realizzate sulla stessa superficie impiegata per soddisfare il requisito che le concerne nelle aree di interesse ecologico.
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