Art. 9 · Condizioni relative alla riduzione delle emissioni di ammoniaca al fine di ridurre il deposito di nutrienti anche nell’acqua

Art. 9

Condizioni relative alla riduzione delle emissioni di ammoniaca al fine di ridurre il deposito di nutrienti anche nell’acqua

In vigore dal 17 lug 2020
Condizioni relative alla riduzione delle emissioni di ammoniaca al fine di ridurre il deposito di nutrienti anche nell’acqua 1.   Nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione a norma dell’ si applicano le seguenti condizioni: a) i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni sabbiosi e di tipo «loess» con un’iniezione superficiale; b) i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni argillosi e torbosi tramite iniezione superficiale, sistema di spandimento a pattino (diluizione di liquame con acqua, rapporto 2:1) o iniettore a disco; c) il liquame non può essere applicato con sistema di spandimento a pattino se la temperatura esterna è pari o superiore a 20 °C; d) il liquame è applicato su seminativi con iniezione o è lavorato immediatamente dopo essere applicato in un solo passaggio; e) l’effluente solido è lavorato immediatamente dopo l’applicazione in al massimo due passaggi. 2.   Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 per gli agricoltori che beneficiano di una deroga e per i quali le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per il momento a norma del diritto nazionale (14). 3.   Tutte le aziende agricole a superficie prativa beneficiarie di un’autorizzazione ricevono una formazione sulle misure di riduzione delle emissioni di azoto prima del 31 dicembre 2020.
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