Art. 7
Registrazione
In vigore dal 6 lug 2020
Registrazione
1. I documenti che contengono informazioni importanti non effimere o che possono comportare delle azioni o un seguito da parte della Commissione o di uno dei suoi servizi sono oggetto di registrazione.
2. I registri sono predisposti in modo da generare identificativi univoci per gli atti registrati.
Ogni registro è collegato a uno o più repositori elettronici. Possono essere previste eccezioni per motivi di sicurezza.
Storico versioni
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