Art. 7 · Registrazione

Art. 7

Registrazione

In vigore dal 6 lug 2020
Registrazione 1.   I documenti che contengono informazioni importanti non effimere o che possono comportare delle azioni o un seguito da parte della Commissione o di uno dei suoi servizi sono oggetto di registrazione. 2.   I registri sono predisposti in modo da generare identificativi univoci per gli atti registrati. Ogni registro è collegato a uno o più repositori elettronici. Possono essere previste eccezioni per motivi di sicurezza.
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