Art. 6
Acquisizione
In vigore dal 6 lug 2020
Acquisizione
1. Ogni direzione generale o servizio assimilato esamina periodicamente i tipi di informazioni create o ricevute nel corso delle sue attività per individuare quali debbano essere acquisite in uno repositorio elettronico ufficiale e, tenendo conto del contesto in cui sono state prodotte, per organizzarne la gestione durante il loro intero ciclo di vita.
2. Gli atti acquisiti non possono essere modificati. Possono essere rimossi o sostituiti da versioni successive fino a quando il fascicolo cui appartengono non viene chiuso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:2121:oj#art-6