Art. 5
Digitalizzazione
In vigore dal 6 lug 2020
Digitalizzazione
1. Le informazioni su supporto analogico create o ricevute dalla Commissione sono sistematicamente digitalizzate. Le risultanti versioni elettroniche, una volta acquisite in un repositorio elettronico ufficiale, sostituiscono i corrispondenti documenti originali analogici, tranne nel caso in cui una disposizione del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro o del paese terzo interessato richieda l’apposizione di una firma autografa.
2. Le modalità di applicazione adottate ai sensi dell’ disciplinano gli aspetti procedurali e tecnici della digitalizzazione, le eccezioni applicabili e l’eliminazione degli atti analogici dopo la loro digitalizzazione.
Storico versioni
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