Art. 4 · Creazione

Art. 4

Creazione

In vigore dal 6 lug 2020
Creazione 1.   L’autore di ogni informazione nuova procede a un’analisi di tale informazione allo scopo di stabilire con quale sistema elettronico deve essere gestita, se deve essere acquisita, e in quale sistema di repositorio ufficiale deve essere conservata. 2.   La creazione degli atti avviene nel rispetto dei requisiti formali stabiliti per il tipo di atto in questione. 3.   Gli atti della Commissione sono creati in forma elettronica e sono conservati nei suoi repositori elettronici ufficiali. Tuttavia, gli atti possono essere creati su un supporto diverso o possono essere conservati secondo altre modalità nei seguenti casi: a) quando lo richiede una disposizione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale; b) quando la convenienza del protocollo impone un supporto cartaceo; c) quando per motivi pratici non è possibile digitalizzare il documento; d) quando la conservazione del documento analogico originale presenta un valore aggiunto, per la sua forma o il materiale con cui è stato elaborato o per ragioni storiche.
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