Art. 2 · Ambito d’applicazione

Art. 2

Ambito d’applicazione

In vigore dal 6 lug 2020
Ambito d’applicazione La presente decisione si applica agli atti detenuti dalla Commissione e ai suoi archivi, indipendentemente dalla loro forma, dal loro supporto, dall’età e dall’ubicazione. Essa può applicarsi, in virtù di un accordo specifico, agli atti detenuti da altri organi cui è demandata l’attuazione di specifiche politiche dell’Unione o agli atti scambiati nell’ambito delle reti telematiche tra amministrazioni e la Commissione.
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