Art. 15
Conservazione, trasmissione ed eliminazione
In vigore dal 6 lug 2020
Conservazione, trasmissione ed eliminazione
1. Il periodo di conservazione per le varie categorie di fascicoli e, in certi casi, di atti, è stabilito per l’insieme della Commissione tramite strumenti regolamentari, come l’elenco comune di conservazione, o uno o più elenchi specifici di conservazione stilati in base al contesto organizzativo, alla legislazione esistente e agli obblighi giuridici della Commissione.
2. Le direzioni generali e i servizi assimilati procedono periodicamente a una valutazione degli atti e dei fascicoli da essi gestiti per stabilire se debbano essere trasmessi agli archivi storici della Commissione di cui all’ o se debbano essere eliminati.
Una serie di metadati relativi agli atti e ai fascicoli è comunque conservata nel repositorio elettronico originale come prova dell’esistenza di tali atti e fascicoli e della loro trasmissione o eliminazione.
3. Le informazioni classificate UE rientranti nella categoria CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o nel livello superiore non sono trasmesse al servizio degli archivi storici della Commissione.
Storico versioni
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