Art. 10 · Effetti giuridici delle firme, dei sigilli, della validazione temporale e dei servizi di recapito certificato elettronici

Art. 10

Effetti giuridici delle firme, dei sigilli, della validazione temporale e dei servizi di recapito certificato elettronici

In vigore dal 6 lug 2020
Effetti giuridici delle firme, dei sigilli, della validazione temporale e dei servizi di recapito certificato elettronici 1.   Una firma elettronica qualificata (14) ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. 2.   Un sigillo elettronico qualificato (15) gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo elettronico qualificato è associato. 3.   Una validazione temporale elettronica qualificata (16) gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate. 4.   I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato (17) godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato
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