Art. 9 · Attività di informazione

Art. 9

Attività di informazione

In vigore dal 3 lug 2020
Attività di informazione Il titolare del trattamento delegato, in cooperazione con il coordinatore per la protezione dei dati, informa il responsabile della protezione dei dati quando consulta o informa il Garante europeo della protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, in particolare ai sensi degli articoli 40 e 41 di tale regolamento. Inoltre, il titolare del trattamento delegato, il titolare del trattamento operativo o il coordinatore per la protezione dei dati informa il responsabile della protezione dei dati di ogni altra interazione diretta con il Garante europeo della protezione dei dati relativa all’attuazione del regolamento (UE) 2018/1725.
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