Art. 8 · Titolari del trattamento delegati e titolari del trattamento operativi

Art. 8

Titolari del trattamento delegati e titolari del trattamento operativi

In vigore dal 3 lug 2020
Titolari del trattamento delegati e titolari del trattamento operativi 1.   I titolari del trattamento delegati agiscono per conto della Commissione in qualità di titolare del trattamento ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   I titolari del trattamento delegati e i titolari del trattamento operativi: a) possono consultare il responsabile della protezione dei dati, tramite il coordinatore per la protezione dei dati, sulla conformità dei trattamenti, in particolare in caso di dubbi; b) riferiscono al responsabile della protezione dei dati, tramite il coordinatore per la protezione dei dati, sul trattamento di qualsiasi richiesta ricevuta da un interessato ai fini dell’esercizio dei suoi diritti. 3.   Il titolare del trattamento delegato: a) designa un titolare del trattamento operativo che lo assista nel garantire l’osservanza del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare nei confronti degli interessati; b) garantisce che, qualora effettui trattamenti congiuntamente con altre direzioni generali o servizi o qualora tali direzioni generali o servizi effettuino una parte del suo trattamento, siano in vigore accordi interni con tali direzioni generali o servizi. Gli accordi di cui al precedente comma determinano le rispettive responsabilità in merito all’adempimento degli obblighi di protezione dei dati. In particolare, identificano il titolare del trattamento delegato che determina i mezzi e le finalità del trattamento nonché il titolare del trattamento operativo del trattamento, e, se del caso, la persona e/o le entità che assistono il titolare del trattamento operativo, tra l’altro, fornendo informazioni in caso di violazioni dei dati o per soddisfare i diritti degli interessati. 4.   Il titolare del trattamento operativo: a) riceve e tratta tutte le richieste degli interessati; b) notifica al Garante europeo della protezione dei dati qualsiasi violazione dei dati personali; c) informa il coordinatore per la protezione dei dati e il responsabile della protezione dei dati in caso di violazione dei dati personali e, se del caso, ne dà notifica all’interessato; d) garantisce che il coordinatore per la protezione dei dati sia tenuto al corrente di tutte le questioni relative alla protezione dei dati, in particolare le richieste degli interessati; e) svolge, su richiesta del titolare del trattamento delegato, qualsiasi altro compito rientrante nell’ambito di applicazione della presente decisione.
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