Art. 6
Poteri
In vigore dal 3 lug 2020
Poteri
Nell’espletare i suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati:
a)
ha accesso, ove necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, ai dati oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per il trattamento dei dati e ai supporti di dati;
b)
può chiedere pareri al servizio giuridico della Commissione;
c)
può, in caso di conflitto con il titolare del trattamento delegato, il titolare del trattamento operativo o il responsabile del trattamento sull’interpretazione o sull’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725, informare il titolare del trattamento delegato competente e il segretario generale;
d)
può assegnare fascicoli alle direzioni generali o ai servizi della Commissione interessati affinché sia dato un adeguato seguito;
e)
può, su richiesta o di propria iniziativa, svolgere indagini sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con i suoi compiti conformemente alla procedura di cui all’;
f)
può, nel formulare raccomandazioni e fornire consulenza:
i)
chiedere al titolare del trattamento delegato o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i diritti che gli derivano dal regolamento (UE) 2018/1725;
ii)
rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento delegato o al responsabile del trattamento quando un trattamento viola le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725, e chiedere loro di conformare i trattamenti a tali disposizioni, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
iii)
chiedere al titolare del trattamento delegato o al responsabile del trattamento di sospendere i flussi di dati verso un destinatario in uno Stato membro o in un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale;
iv)
chiedere al titolare del trattamento delegato o al responsabile del trattamento di riferirgli entro un termine stabilito sul seguito dato a una raccomandazione o a un consiglio da esso formulato;
g)
può portare all’attenzione del segretario generale eventuali casi di inosservanza, da parte di un titolare del trattamento delegato, di un titolare del trattamento operativo o di un responsabile del trattamento, delle misure adottate ai sensi dell’, lettera f);
h)
è responsabile delle decisioni iniziali sulle richieste di accesso a documenti detenuti dal suo ufficio ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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