Art. 19
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 3 lug 2020
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
1. Qualora altri servizi della Commissione concludano che i diritti dell’interessato debbano essere limitati a norma della presente decisione, ne informano il responsabile della protezione dei dati. Inoltre forniscono al responsabile della protezione dei dati l’accesso al registro e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base.
2. Il responsabile della protezione dei dati può invitare il titolare del trattamento delegato del servizio della Commissione interessato a riesaminare l’applicazione delle limitazioni. Il titolare del trattamento delegato del servizio della Commissione interessato informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati in merito all’esito del riesame richiesto.
Storico versioni
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