Art. 15 · Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

Art. 15

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

In vigore dal 3 lug 2020
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento 1.   Se limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l’interessato, nella risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, della limitazione applicata e dei suoi principali motivi, nonché della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 2.   La comunicazione delle informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintantoché sussiste il rischio di compromettere la finalità della limitazione stessa. 3.   La Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all’. 4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato in tutto o in parte, l’interessato è autorizzato a esercitare il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, conformemente all’articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
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