Art. 13
Eccezioni e limitazioni applicabili
In vigore dal 3 lug 2020
Eccezioni e limitazioni applicabili
1. Qualora eserciti le sue funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applichi una delle eccezioni stabilite in tale regolamento.
2. Fatti salvi gli articoli da 14 a 18 della presente decisione, la Commissione può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli del regolamento (UE) 2018/1725, nonché il principio di trasparenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli del regolamento (UE) 2018/1725, qualora l’esercizio di tali diritti e obblighi rischi di pregiudicare gli obiettivi dei compiti del responsabile della protezione dei dati, ad esempio rivelandone gli strumenti e i metodi di indagine o revisione, o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h).
3. Fatti salvi gli articoli da 14 a 18 della presente decisione, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali che il responsabile della protezione dei dati ha ottenuto dai servizi della Commissione o da altre istituzioni e organi dell’Unione. La Commissione può precedere in tal senso quando l’esercizio di detti diritti e obblighi potrebbe essere limitato da tali servizi della Commissione o altre istituzioni o organi dell’Unione sulla base di altri atti di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX di detto regolamento oppure conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (7).
Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, la Commissione consulta l’istituzione o gli organi pertinenti dell’Unione, a meno che non le risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista da uno degli atti di cui al suddetto comma.
4. Qualsiasi limitazione all’applicazione di diritti e obblighi ai sensi del paragrafo 2 è necessaria e proporzionata, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
Storico versioni
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