Art. 11 · Procedura di indagine

Art. 11

Procedura di indagine

In vigore dal 3 lug 2020
Procedura di indagine 1.   La richiesta di indagine di cui all’, lettera e), è rivolta al responsabile della protezione dei dati per iscritto. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, il responsabile della protezione dei dati invia una conferma di ricevimento alla persona che lo ha incaricato dell’indagine e verifica se occorra garantire la riservatezza della richiesta, a meno che l’interessato non acconsenta esplicitamente a che sia trattata in modo diverso. In caso di palese abuso del diritto di richiedere un’indagine, il responsabile della protezione dei dati non è tenuto a riferire al richiedente. 2.   Il responsabile della protezione dei dati chiede una dichiarazione scritta sulla questione al titolare del trattamento delegato competente per il trattamento dei dati in questione. Il titolare del trattamento delegato risponde al responsabile della protezione dei dati entro 15 giorni lavorativi. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere informazioni complementari al titolare del trattamento delegato, al responsabile del trattamento o ad altre parti entro 15 giorni lavorativi. 3.   Il responsabile della protezione dei dati riferisce alla persona che lo ha incaricato dell’indagine entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere sospeso finché il responsabile della protezione dei dati non abbia ottenuto tutte le informazioni complementari eventualmente richieste. 4.   Nessuno può subire pregiudizio per una questione portata all’attenzione del responsabile della protezione dei dati e riguardante un’asserita violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.
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