Art. 10 · Registro

Art. 10

Registro

In vigore dal 3 lug 2020
Registro 1.   Il responsabile della protezione dei dati assicura che il registro dei trattamenti della Commissione sia accessibile dal proprio sito web sul sito Intranet della Commissione e dal proprio sito web sul sito web Europa. 2.   I titolari del trattamento delegati notificano al responsabile della protezione dei dati, tramite il loro coordinatore per la protezione dei dati, le registrazioni dei loro trattamenti utilizzando il sistema di notifica online della Commissione, accessibile dal sito web del responsabile della protezione dei dati sul sito Intranet della Commissione.
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