Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 giu 2020
Nel caso in cui l’NRG notifichi ufficialmente l’arresto definitivo dell’HFR all’autorità di regolamentazione nazionale dei Paesi Bassi, prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura, gli obblighi facenti capo a Paesi Bassi e Francia mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA, di effettuare ulteriori versamenti sono sospesi così come le eventuali richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.
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