Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 giu 2020
I costi di esecuzione del programma, stimati a 27 854 000 EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Paesi Bassi e Francia, mediante, rispettivamente, l’NRG e il CEA. La ripartizione dell’importo è specificata nell’allegato II. Questo contributo è considerato un’entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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