Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 giu 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 22 dell’accordo che riguardano semplicemente l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato III (Norme applicabili all’aviazione civile) dell’accordo, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quando il Consiglio decida.
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