Art. 1 · Instaurazione di una cooperazione stretta tra la BCE e la BNB

Art. 1

Instaurazione di una cooperazione stretta tra la BCE e la BNB

In vigore dal 24 giu 2020
Instaurazione di una cooperazione stretta tra la BCE e la BNB 1.   Sulla base delle informazioni fornite dalla Repubblica di Bulgaria, la BCE conclude che i criteri enunciati dall’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1024/2013 per l’instaurazione di una cooperazione stretta con la BNB sono soddisfatti. 2.   Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 la presente decisione instaura una cooperazione stretta tra la BCE e la BNB allo scopo di assolvere i compiti nei settori di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, nonché all’ del regolamento (UE) n. 1024/2013 in relazione ai soggetti vigilati insediati nella Repubblica di Bulgaria.
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