Art. 1
In vigore dal 9 giu 2020
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall’altra («accordo»), deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (2).
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituito dall’accordo deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e gli investimenti (2).
Storico versioni
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