Art. 2
In vigore dal 9 giu 2020
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate, a nome dell’Unione e conformemente all’articolo 12, lettera a), dell’accordo, a notificare all’Ucraina che l’Unione ha completato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell’accordo.
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