Art. 5

Art. 5

In vigore dal 2 giu 2020
1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione della presente decisione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.
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