Art. 4

Art. 4

In vigore dal 2 giu 2020
L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di una relazione finanziaria e descrittiva finale contenente, tra l’altro, gli insegnamenti tratti, nonché, brevi relazioni predisposte dall’UNODA su ciascuno dei progetti di cui all’, paragrafo 3. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione da effettuarsi da parte del Consiglio. Il Consiglio è altresì informato ogni sei mesi sulle informazioni fornite dall’UNODA in merito ai progressi dell’attuazione di tali progetti. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari di tali progetti.
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