Art. 2
In vigore dal 26 mag 2020
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo. (4)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:729:oj#art-2