Art. 3
In vigore dal 19 mag 2020
1. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, esprimono le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui agli .
2. Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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