Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 mag 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione, è sostenere l’adozione delle modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, di cui all’allegato del documento MEPC 75/3 dell’IMO. La posizione riguarda le suddette modifiche nella misura in cui esse rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:721:oj#art-1