Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 mag 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per i servizi e gli investimenti per quanto riguarda l’adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d’appello e i mediatori si basa sul progetto di decisione del comitato per i servizi e gli investimenti (4).
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