Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 mag 2020
Il soggetto indicato nella tabella figurante nel presente articolo è esentato dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8) alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97 gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data indicata nella colonna intitolata «Data di decorrenza» della tabella. L’esenzione si applica solo al soggetto specificamente menzionato nella tabella riportata nel presente articolo. Il soggetto esentato notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica apportata al suo nome e indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare su qualsiasi modifica delle sue attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetto esentato Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza C202 VanMoof B.V. Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi 1.1.2018.
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