Art. 1
In vigore dal 14 mag 2020
L'articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2021 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
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