Art. 1
In vigore dal 11 mag 2020
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65 000 EUR.
L’Italia è autorizzata ad innalzare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.
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