Art. 1
In vigore dal 7 mag 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nell’ambito della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nella tabella delle modifiche di cui al documento ST 7049/20 (3).
I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui alla suddetta tabella delle modifiche senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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