Art. 5
Poteri del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 5 mag 2020
Poteri del responsabile della protezione dei dati
Nell’adempimento dei propri compiti ai sensi dell’, il responsabile della protezione dei dati:
a)
può chiedere informazioni a qualsiasi area operativa della BCE in merito a qualsiasi questione inerente ai propri compiti e doveri;
b)
ha accesso, in qualsiasi momento, ai dati personali trattati, a tutti i locali della BCE e a tutte le informazioni, operazioni di trattamento dei dati e banche dati;
c)
può formulare un parere sulla liceità di operazioni di trattamento attuali o proposte, sulle misure necessarie per garantire la liceità di tali operazioni e sull’idoneità o adeguatezza delle misure di protezione dei dati o su qualsiasi questione riguardante le operazioni di trattamento;
d)
può portare all’attenzione del Comitato esecutivo qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati, inclusa l’inosservanza, da parte di un membro del personale della BCE, delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 o di altre disposizioni dell’Unione in materia di protezione dei dati applicabili alla BCE;
e)
può chiedere che le questioni relative alla protezione dei dati siano aggiunte all’ordine del giorno del Comitato esecutivo e presentare al Comitato esecutivo la documentazione pertinente a tal fine;
f)
può eseguire controlli di conformità delle operazioni di trattamento dei dati effettuate da o per conto di un titolare del trattamento;
g)
può limitare ogni trattamento dei dati che non sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 o della presente decisione o a qualsiasi altra disposizione dell’Unione in materia di protezione dei dati;
h)
può informare il GEPD di qualunque questione relativa alla protezione dei dati che richieda il contributo del GEPD o le sue direttive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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