Art. 4 · Compiti del responsabile della protezione dei dati

Art. 4

Compiti del responsabile della protezione dei dati

In vigore dal 5 mag 2020
Compiti del responsabile della protezione dei dati Il responsabile della protezione dei dati svolge i compiti specificati all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1725 e in particolare: a) informa e fornisce consulenza al Comitato esecutivo, ai titolari del trattamento, al comitato del personale e ai coordinatori della protezione dei dati e risponde alle consultazioni degli stessi o di qualsiasi interessato in merito a questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati presso la BCE; b) indaga su questioni e incidenti relativi alla protezione dei dati, su iniziativa del responsabile della protezione dei dati o su richiesta del Comitato esecutivo, di un titolare del trattamento, del comitato del personale o di qualsiasi interessato, e riferisce in merito al soggetto che ha richiesto l’indagine; c) tiene un registro centrale contenente i registri delle attività di trattamento presso la BCE ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell’ della presente decisione; d) assiste, su richiesta, il titolare del trattamento nell’elaborazione delle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati e delle richieste di consultazione preventiva del GEPD a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2018/1725; e) risponde alle richieste del GEPD e, nell’ambito delle sue competenze, coopera con lo stesso; f) coopera con i responsabili della protezione dei dati di altre istituzioni e altri organi dell’Unione, banche centrali nazionali e autorità nazionali competenti, in particolare: i) condividendo conoscenze e know-how sulla base dell’esperienza; ii) rappresentando la BCE nelle discussioni pertinenti relative alla protezione dei dati, ad esclusione dei procedimenti giudiziari; e iii) partecipando ai comitati e agli organismi interistituzionali; g) garantisce in modo indipendente l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 presso la BCE, sorvegliando l’osservanza del regolamento (UE) 2018/1725, di altre norme applicabili dell’Unione che contengono disposizioni in materia di protezione dei dati, nonché delle politiche della BCE e dei suoi responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione dei membri del personale della BCE che partecipano alle operazioni di trattamento e a eventuali attività di controllo.
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