Art. 1 · Modifiche alla decisione BCE/2008/17

Art. 1

Modifiche alla decisione BCE/2008/17

In vigore dal 4 mag 2020
Modifiche alla decisione BCE/2008/17 La decisione BCE/2008/17 è modificata come segue: 1. Il punto f) dell’ è sostituito dal seguente: «f) per “Comitato di coordinamento EPCO” si intende il comitato di coordinamento istituito dal Consiglio direttivo per coordinare le attività dell’EPCO. Il Comitato di coordinamento EPCO è composto da un membro di ciascuna banca centrale, da selezionarsi tra il personale inquadrato nell’alta dirigenza con conoscenze e competenze su questioni organizzative e strategiche all’interno delle rispettive istituzioni, ed esperti in materia di appalto. Il comitato di coordinamento EPCO riferisce al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo;»; 2. l’articolo 3 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f): «f) supporta le banche centrali nelle attività di gestione dei contratti.»; b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   L’EPCO è ospitato da una banca centrale. Il Consiglio direttivo nomina la banca centrale ospitante ogni cinque anni.»; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il comitato di coordinamento EPCO effettua una valutazione di efficacia ed efficienza delle attività dell’EPCO con congruo anticipo prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1a. Sulla base di tale valutazione, e tenuto conto dell’interesse di altre banche centrali ad ospitare l’EPCO, il Consiglio direttivo valuta la necessità di condurre una procedura di selezione per scegliere una nuova banca centrale ospitante.»; 3. all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ogni anno l’EPCO sottopone all’approvazione del Consiglio direttivo un piano degli appalti aggiornato per le procedure di appalto congiunto, che comprende i nomi delle banche centrali capofila. Il piano degli appalti aggiornato presentato dall’EPCO può includere un’indicazione delle aree in cui, entro determinati limiti, sia possibile sfruttare ulteriori opportunità di appalto congiunto prima del successivo aggiornamento. Il Consiglio direttivo, previa consultazione del Comitato di coordinamento EPCO, decide in merito al piano degli appalti e alla sua attuazione.»; 4. l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 Partecipazione di altre istituzioni 1.   Il consiglio direttivo può invitare le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro a partecipare alle attività dell’EPCO e alle procedure d’appalto congiunto alle stesse condizioni applicabili alle banche centrali dell’Eurosistema. Inoltre, il Consiglio direttivo può invitare le autorità nazionali degli Stati membri, istituzioni e organismi dell’Unione o organizzazioni internazionali a partecipare alle attività dell’EPCO e alle procedure d’appalto congiunto alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo nel proprio invito. Tali inviti sono limitati agli appalti congiunti di beni e servizi per il soddisfacimento di esigenze comuni alle banche centrali e ai soggetti invitati, e le condizioni sono simili a quelle applicabili alle banche centrali dell’Eurosistema. 2.   Le stamperie interne che, ai sensi dell’, punto 2, lettera b), dell’indirizzo (UE) 2015/280 (BCE/2014/44), sono persone giuridiche distinte e soddisfano tutte le condizioni indicate in tale disposizione possono partecipare direttamente a procedure di appalto congiunte ed essere considerate, ai fini di tale articolo, come facenti parte della banca centrale nello Stato membro di appartenenza. Tale partecipazione è limitata all’appalto congiunto di beni e servizi che sono necessari allo svolgimento dei compiti di tali stamperie interne dell’Eurosistema.».
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