Art. 1
In vigore dal 30 apr 2020
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale deve sostenere l’adozione del regolamento interno del CCA (2).
2. In funzione dell’andamento della prossima riunione del CCA i rappresentanti dell’Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche marginali e non sostanziali del progetto di regolamento interno, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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