Art. 2 · Principi in materia di accreditamento

Art. 2

Principi in materia di accreditamento

In vigore dal 27 apr 2020
Principi in materia di accreditamento 1.   Un fabbricante è tenuto a svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro esclusivamente presso un sito di fabbricazione in relazione al quale la BCE abbia concesso un accreditamento ai sensi dell'. 2.   Un fabbricante accreditato può produrre o fornire elementi di sicurezza dell'euro o elementi dell’euro esclusivamente se è autorizzato dalla BCE o al fine di eseguire un ordine commissionato da uno dei seguenti soggetti: a) un altro fabbricante accreditato che necessita di elementi di sicurezza dell’euro o elementi dell’euro nell’ambito della propria attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro; b) una BCN responsabile; c) su decisione del Consiglio direttivo, una futura BCN dell’Eurosistema; d) la BCE. 3.   Un fabbricante accreditato può svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro presso un altro sito di fabbricazione a condizione che sussista la valutazione preliminare della BCE della conformità del fabbricante accreditato rispetto a tutti i requisiti inerenti all’accreditamento nell'altro sito di fabbricazione nonché l'accreditamento del fabbricante da parte della BCE per la richiesta attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro presso l'altro sito di fabbricazione. 4.   Nel valutare le richieste di accreditamento dei fabbricanti o nel valutare la conformità di un fabbricante accreditato con i requisiti inerenti all’accreditamento, la BCE rispetta i principi di parità di trattamento e trasparenza. In particolare, la valutazione della BCE non deve comportare un trattamento preferenziale né attribuire un vantaggio competitivo per alcun fabbricante. 5.   La BCE informa i fabbricanti accreditati attraverso l’extranet delle banconote della BCE in merito a qualsiasi aggiornamento dei requisiti inerenti all’accreditamento riguardanti l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro in riferimento alle quali essi hanno ottenuto un accreditamento. 6.   I fabbricanti accreditati gestiscono le informazioni riservate della BCE conformemente al regime di riservatezza della BCE, disponibile sull’extranet delle banconote della BCE. 7.   La BCE può condividere con le BCN tutte le informazioni pertinenti ricevute dai fabbricanti accreditati. 8.   Solo i fabbricanti accreditati sono ammessi a partecipare alle gare d'appalto per gli elementi di sicurezza dell'euro o per gli elementi dell'euro. 9.   I fabbricanti accreditati non trasferiscono o cedono il proprio accreditamento a una società controllata, una società consociata o un terzo, senza previo consenso scritto della BCE. 10.   Tutte le procedure di accreditamento sono condotte in inglese, a meno che non sussistano circostanze eccezionali relative alla procedura o all'oggetto del contratto che richiedono l'uso di una lingua diversa. 11.   I fabbricanti sopportano tutte le spese sostenute e le relative perdite subite in conseguenza dell’applicazione della presente decisione.
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