Art. 4
In vigore dal 24 apr 2020
1. La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti:
a)
adottare misure di salvaguardia a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo;
b)
chiedere consultazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo;
c)
adottare misure per sospendere gli obblighi di accettazione reciproca o per revocare tale sospensione in conformità dell’articolo 17 dell’accordo.
2. La Commissione comunica con sufficiente anticipo al Consiglio l’intenzione di agire a norma del presente articolo.
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