Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2020
I soggetti elencati nella tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalla data di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» della tabella. Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo. I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione. Soggetti esentati Codice aggiuntivo TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza di efficacia C307 Merida Polska Sp. Z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, PL-41-800 Zabrze, Polonia 14.6.2017 C311 Juan Luna Cabrera C/Alhama 64, ES-14900 Lucena (Cordoba), Spagna 4.10.2017
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:588:oj#art-1